Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, previsto dal decreto legislativo n. 173 del 5 novembre 2024. L’obiettivo è riunire in un quadro normativo organico le disposizioni che oggi si trovano in diversi provvedimenti, rendendo più semplice individuare le penalità applicabili alle violazioni fiscali. La riforma si inserisce nel percorso di revisione del sistema tributario avviato negli anni precedenti e punta a rafforzare i principi di proporzionalità e certezza del diritto.
Le novità interessano diverse tipologie di irregolarità, dalle dichiarazioni dei redditi incomplete o non corrette agli omessi versamenti, fino alle violazioni relative alla registrazione degli atti. È importante precisare che l’entrata in vigore del Testo unico non comporterà automaticamente una riduzione di tutte le multe: gli importi dipenderanno dal tipo di violazione, dalle circostanze concrete e dalle disposizioni applicabili al singolo caso.
Per quanto riguarda la dichiarazione infedele, cioè quella in cui il contribuente indica elementi attivi inferiori a quelli effettivi oppure elementi passivi non spettanti, la riforma ha già ridotto la sanzione ordinaria al 70% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato. La misura si inserisce nel nuovo sistema sanzionatorio introdotto nel 2024 e confluirà nel Testo unico dal 2027.
Anche per l’omessa presentazione della dichiarazione sono previste regole specifiche. In linea generale, la sanzione ordinaria per l’omessa dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP è pari al 120% delle imposte dovute, con un minimo stabilito dalla normativa. Le conseguenze possono essere differenti quando non risultano imposte da versare oppure quando la dichiarazione viene presentata entro i termini previsti per il ravvedimento o per le forme di regolarizzazione ammesse.
Un altro ambito interessato riguarda la registrazione degli atti. Per determinate violazioni, la sanzione viene ricondotta a percentuali comprese tra il 45% e il 120% dell’imposta dovuta, in funzione della fattispecie applicabile. Anche in questo caso non è corretto considerare la percentuale minima come un importo automaticamente riconosciuto a chiunque regolarizzi la propria posizione: occorre verificare la natura dell’atto, la violazione commessa e le condizioni previste dalla legge.
Sono previste conseguenze anche per chi non presenta documenti richiesti nel corso delle attività di controllo fiscale. In alcune ipotesi, la mancata esibizione o trasmissione della documentazione può comportare una sanzione amministrativa fissa compresa tra 250 e 2.000 euro. L’applicazione concreta dipende dalla disposizione violata e dalle circostanze accertate dall’Amministrazione finanziaria.
Uno degli strumenti più importanti per ridurre le penalità resta il ravvedimento operoso. Questo istituto consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente determinate violazioni, versando le somme dovute e le relative sanzioni ridotte, oltre agli interessi quando previsti. La riduzione applicabile varia in base al tipo di violazione, al tempo trascorso dalla scadenza e alla presenza di eventuali attività di controllo o contestazioni. Intervenire tempestivamente può quindi limitare il costo della regolarizzazione, ma non tutte le irregolarità possono essere sanate alle stesse condizioni.
Il nuovo quadro normativo punta inoltre a rendere più coerente il trattamento delle violazioni ripetute. La recidiva non dovrebbe tradursi automaticamente in un aggravamento della sanzione prima che siano soddisfatte le condizioni previste dalla legge. La valutazione tiene conto della natura delle violazioni, dei precedenti fiscali e delle circostanze concrete, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Le modifiche riguarderanno anche i tributi regionali e locali. Dal 2027 le disposizioni del Testo unico si coordineranno con le regole relative a imposte e tributi amministrati dagli enti territoriali, tra cui quelli comunali. Per alcuni tributi locali sono state introdotte percentuali specifiche per l’omessa o infedele dichiarazione: nei casi previsti dalla normativa, l’omessa dichiarazione può comportare una sanzione pari al 100% del tributo non versato, mentre per la dichiarazione infedele è prevista una sanzione del 40% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Queste disposizioni si applicheranno alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2027.
Per i contribuenti è fondamentale distinguere tra le regole già operative e quelle che diventeranno applicabili dal prossimo anno. La revisione delle sanzioni amministrative introdotta dal decreto legislativo n. 87 del 2024 ha già modificato diversi importi per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Le violazioni precedenti possono invece essere assoggettate alla disciplina previgente, secondo le norme applicabili al singolo caso e gli eventuali principi di legge rilevanti.
Il 2027 rappresenterà quindi soprattutto un passaggio verso una disciplina più coordinata, con regole riunite in un unico testo e disposizioni aggiornate per diverse tipologie di violazione. Non è prevista una cancellazione generalizzata delle multe fiscali: gli eventuali vantaggi dipendono dalla specifica irregolarità, dalla data in cui è stata commessa e dalla possibilità di ricorrere agli strumenti di regolarizzazione. Prima di effettuare un pagamento o presentare una dichiarazione integrativa, è opportuno verificare la normativa applicabile con un professionista o con l’Agenzia delle Entrate.
Fonti
- Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.
- Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, revisione del sistema sanzionatorio tributario.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, disposizioni in materia di tributi regionali e locali.
- Decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, disposizioni di coordinamento e correttive della riforma fiscale.
- Agenzia delle Entrate, documentazione sul ravvedimento operoso e sulle sanzioni tributarie.
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, normativa e documentazione ufficiale in materia tributaria.