Per chi percepisce la NASpI, la presentazione del modello 730 può rappresentare l’occasione per recuperare le somme spettanti a seguito di detrazioni, deduzioni e altre componenti fiscali. Quando dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso può essere gestito direttamente dall’INPS se l’Istituto è stato indicato come sostituto d’imposta.
Il meccanismo, tuttavia, non è automatico in ogni situazione. Esistono infatti alcune circostanze nelle quali l’INPS non può effettuare il conguaglio oppure non può materialmente riconoscere il rimborso attraverso la prestazione di disoccupazione. In questi casi il credito fiscale non viene perso, ma cambia il soggetto che deve occuparsi del pagamento oppure la procedura da seguire.
L’INPS svolge il ruolo di sostituto d’imposta per i contribuenti che percepiscono prestazioni fiscalmente imponibili erogate dall’Istituto e che lo hanno indicato nel modello 730. L’ente riceve dall’Agenzia delle Entrate i dati del modello 730/4 e procede quindi alle operazioni di conguaglio, rimborsando gli importi a credito oppure applicando le trattenute quando dalla dichiarazione risulta un debito.
Per chi è senza lavoro e riceve la NASpI, questo significa che l’indennità può fungere, sotto il profilo fiscale, da prestazione sulla quale effettuare il conguaglio. Ma perché l’operazione possa essere effettuata deve esistere effettivamente il rapporto di sostituzione d’imposta con l’INPS.
Uno dei casi più importanti riguarda proprio la durata della NASpI. Se la prestazione è terminata prima che vengano effettuate le operazioni di conguaglio, l’INPS può non essere più il sostituto d’imposta del contribuente. In particolare, la documentazione dell’Istituto prevede che quando il rapporto di sostituzione è cessato entro il 31 marzo non sia possibile indicare l’INPS come sostituto per il conguaglio.
La questione può creare qualche difficoltà soprattutto perché il contribuente potrebbe avere ricevuto una Certificazione Unica dall’INPS e, sulla base di questo documento, ritenere automaticamente che l’Istituto possa gestire anche il rimborso del 730. Non è però la presenza della CU a determinare la possibilità di effettuare il conguaglio: ciò che conta è che al momento previsto per l’operazione esista un rapporto di sostituzione d’imposta.
Lo stesso problema può verificarsi quando una persona ha presentato la domanda per ottenere la NASpI, ma questa non è stata ancora accolta. La semplice richiesta della prestazione non equivale infatti alla titolarità della NASpI. La documentazione INPS chiarisce che chi ha soltanto presentato un’istanza e non è ancora titolare della prestazione non può essere considerato sostituito dall’Istituto ai fini del 730.
In una situazione di questo tipo, indicare comunque l’INPS come sostituto può portare al diniego del conguaglio. Il contribuente deve quindi valutare, in base alla propria situazione, se indicare un altro sostituto d’imposta oppure presentare il modello 730 senza sostituto.
La dichiarazione senza sostituto rappresenta infatti una soluzione prevista dall’ordinamento. Quando non esiste un datore di lavoro o un ente previdenziale che possa effettuare il conguaglio, l’eventuale credito risultante dal 730 può essere rimborsato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia conferma che, in assenza di un sostituto tenuto a effettuare il conguaglio, il rimborso viene disposto direttamente dall’amministrazione fiscale.
Per il contribuente, quindi, il mancato pagamento da parte dell’INPS non significa necessariamente che il rimborso sia stato cancellato. Bisogna prima capire per quale motivo l’Istituto non abbia effettuato l’operazione e verificare se il credito debba essere successivamente liquidato dall’Agenzia delle Entrate.
Una situazione particolare si presenta quando il contribuente ha già trasmesso il 730 indicando erroneamente l’INPS come sostituto d’imposta. In questo caso è possibile intervenire sulla dichiarazione attraverso un modello 730 integrativo di tipo 2, indicando un diverso sostituto quando disponibile oppure scegliendo la modalità senza sostituto. L’INPS ricorda espressamente questa possibilità nella propria documentazione sull’assistenza fiscale.
Il diniego dell’INPS viene comunicato all’Agenzia delle Entrate attraverso il flusso relativo al modello 730/4. L’Istituto ha inoltre predisposto un sistema attraverso il quale il contribuente può controllare le risultanze della dichiarazione e gli esiti delle elaborazioni effettuate. Il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” consente infatti di verificare se il modello è stato ricevuto e quali operazioni di rimborso o trattenuta sono state effettuate.
Un altro elemento da considerare riguarda l’entità del credito. Secondo le indicazioni riportate per il 730, un rimborso di importo molto contenuto può non essere materialmente erogato quando il credito non supera la soglia prevista dalla disciplina fiscale. Per questo motivo, prima di attendersi un accredito, è utile controllare il risultato contabile effettivo della dichiarazione.
Ci sono poi i casi in cui il 730 viene sottoposto a controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate. In presenza di determinate condizioni, il normale meccanismo del conguaglio può essere sospeso e il rimborso non viene quindi effettuato immediatamente dal sostituto d’imposta.
I controlli preventivi sono finalizzati a verificare la presenza di elementi di incoerenza nella dichiarazione e possono riguardare anche determinate situazioni nelle quali emerge un rimborso di importo particolarmente elevato. In queste circostanze il contribuente deve attendere la conclusione delle verifiche prima che la somma possa essere liquidata.
Il fatto che il rimborso non compaia nella NASpI prevista per il periodo atteso, quindi, non permette da solo di concludere che il credito sia stato perso. È necessario distinguere tra un ritardo nell’elaborazione, un diniego dell’INPS, una sospensione legata ai controlli dell’Agenzia delle Entrate e l’assenza del rapporto di sostituzione d’imposta.
Anche i tempi possono variare. L’INPS effettua i conguagli sulla base dei dati trasmessi dall’Agenzia delle Entrate e le tempistiche dipendono anche dal momento in cui il modello viene presentato e dalla disponibilità delle relative risultanze contabili. Per il 2026 l’Istituto ha confermato di avere avviato le attività di assistenza fiscale per i contribuenti che lo hanno indicato come sostituto d’imposta, con l’obiettivo di effettuare i conguagli sulle prestazioni in pagamento.
Per chi percepisce la NASpI, dunque, il primo controllo da effettuare quando il rimborso non arriva consiste nel verificare se l’indennità sia ancora in pagamento e se l’INPS risulti effettivamente il sostituto d’imposta associato alla dichiarazione. Se la prestazione è terminata, non è sufficiente averla percepita nei mesi precedenti per garantire che l’Istituto possa effettuare il conguaglio.
È altrettanto importante verificare l’esito del modello 730/4. Attraverso il servizio messo a disposizione dall’INPS è possibile controllare i dati ricevuti dall’Agenzia delle Entrate e le operazioni effettuate dall’Istituto. Questo permette di distinguere un rimborso già elaborato da uno ancora in lavorazione o da una situazione nella quale il conguaglio non può essere effettuato.
Se invece l’INPS non può svolgere il ruolo di sostituto e dalla dichiarazione emerge un credito, la soluzione può essere quella di procedere con un 730 senza sostituto. In questo caso sarà l’Agenzia delle Entrate a occuparsi direttamente del rimborso. Per ricevere l’accredito sul conto corrente è possibile comunicare all’amministrazione finanziaria il proprio IBAN attraverso i servizi disponibili.
La situazione è quindi diversa da quella di chi non riceve il rimborso perché il credito non risulta dalla dichiarazione. Nel primo caso il diritto alla somma può essere presente, ma il soggetto inizialmente indicato per effettuare il conguaglio non è nelle condizioni di farlo. Nel secondo caso, invece, non esiste necessariamente alcuna somma da rimborsare.
Per evitare problemi, chi presenta il 730 mentre percepisce la NASpI dovrebbe prestare particolare attenzione alla situazione della propria prestazione al momento della dichiarazione. Se la NASpI è prossima alla conclusione oppure la domanda non è ancora stata accolta, indicare l’INPS come sostituto potrebbe non essere la scelta corretta.
La stessa cautela è necessaria quando nel corso dell’anno si passa dalla NASpI a un nuovo rapporto di lavoro. In presenza di un nuovo datore di lavoro che può effettuare il conguaglio, quest’ultimo potrebbe rappresentare il sostituto da indicare nella dichiarazione, anziché l’INPS. La documentazione dell’Istituto riporta proprio il caso di chi ha percepito una prestazione INPS nei primi mesi dell’anno e successivamente è tornato a lavorare.
In definitiva, il rimborso derivante dal 730 non è necessariamente legato alla NASpI per tutta la durata della procedura. L’INPS può gestire il credito soltanto quando esiste il rapporto di sostituzione necessario per effettuare il conguaglio. Quando questo rapporto viene meno, il credito può essere gestito con un altro sostituto oppure direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Per chi sta aspettando un rimborso, quindi, la cosa più importante è controllare l’esito del 730/4 e capire quale sia la ragione dell’eventuale mancato accredito. L’assenza del rimborso nella NASpI non equivale automaticamente alla perdita della somma: in molti casi si tratta semplicemente di una diversa modalità di liquidazione o di un passaggio che deve essere completato prima dell’erogazione.
Fonti: INPS, documentazione sull’assistenza fiscale e sul servizio 730/4; INPS, aggiornamento 2026 sull’assistenza fiscale; Agenzia delle Entrate, informazioni ufficiali sulla gestione dei rimborsi derivanti dal modello 730; Money.it, articolo del 18 settembre 2026 sul rimborso 730 per i percettori di NASpI.